
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi per i contribuenti che sono lavoratori dipendenti e pensionati. Presentare il modello 730 ha diversi vantaggi per il contribuente, in quanto, quest’ultimo, non deve eseguire nessun calcolo, ottiene il rimborso dell’imposta (qualora dal risultato della dichiarazione dei redditi scaturisse un credito) direttamente nella busta paga o nella rata di pensione in breve tempo, solitamente nella busta paga di Luglio o Agosto se lavoratori, o nella rata di pensione di Agosto o Settembre se pensionati. Se invece al contrario deve versare delle somme, queste vengono trattenute direttamente dalla retribuzione o dalla pensione.
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2021 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono presentare il Mod. 730:
- al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro è in essere almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte;
- ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro è in essere almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte e si è a conoscenza dei dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
Possono utilizzare il Mod. 730, presentandolo ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, i soggetti che nell’anno di imposta posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2020 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
Non possono utilizzare il 730 e devono presentare il Modello Redditi, i contribuenti che nell’anno di imposta hanno posseduto:
- redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).
Non possono, inoltre, utilizzare il Modello 730 730 i contribuenti che:
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es.,imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);
- non sono residenti in Italia nell’anno in corso e/o precedente;
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
- nell’anno di imposta percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
- nell’anno di imposta hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.
Documenti necessari
DATI DEL CONTRIBUENTE
- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del Dichiarante.
- Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico, anche per i familiari di extracomunitari.
- Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (730 o Unico).
- Ricevute di eventuali acconti IRPEF (Modello F24).
- Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio.
REDDITI
- Certificazione Unica (CUD).
- Certificato delle pensioni estere.
- Indennità di disoccupazione e di mobilità (CUD).
- CUD Cassa Edile per i lavoratori del settore.
- Borse di studio, certificazione di collaborazione coordinata e continuativa.
- Assegni periodici percepiti dal coniuge, in base a sentenza di separazione o divorzio.
- Certificazione di eventuali redditi da lavoro autonomo
- Corrispettivi per lottizzazione terreni o cessione di immobili avvenuti negli ultimi 5 anni
- Redditi diversi percepiti dagli eredi
TERRENI E FABBRICATI
- Visura catastale
- Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione
- Contratti di locazione da parte del Locatore (Proprietarie dell’immobile)
- Canone degli immobili affittati
- Copia bollettini/F24 di versamento Tasi/IMU pagati nel 2020
Per chi ha scelto la cedolare Secca:
- ricevuta della raccomandata inviata all’inquilino, copia del contratto, eventuale F24, modello SIRIA, Modello 69
SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI
NOVITA’ TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: ricevuta bancomat/carte di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza di tale documentazione si può ricorrere all’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. Fanno eccezione le spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
- Contratto di locazione, per le persone che vivono in affitto
- Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, atto di acquisto, atto di mutuo
- Fatture pagate al notaio per l’atto di acquisto e la stipula del mutuo stesso
- Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l’acquisto della prima casa
- Tutta la documentazione per la detrazione per le ristrutturazioni edilizie: fatture, bonifici, concessioni edilizie, DIA, comunicazione al Centro Operativo di Pescara, ricevuta della raccomandata per i lavori effettuati fino al 31 Dicembre 2010
- Tutta la documentazione per spese di risparmio energetico, fatture, bonifici e la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA
- Bonus mobili: documentazione che attesti l’avvio delle opere di ristrutturazione, fatture relative alle spese sostenute per l’arredo con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti,
- Ricevute dei bonifici bancari o postali relativi al pagamento delle fatture, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente.
- Le spese sostenute devono essere state effettuate tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014.
- Tasse scolastiche e universitarie
- Ricevute o quietanze di versamento di contributi per iscrizione ragazzi ad attività sportive dilettantistiche (palestra, piscina)
- Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti
- Rette pagate per l’asilo nido (privato o pubblico)
- Assegni periodici versati o percepiti dall’ex coniuge
- Sentenza di separazione
- Codice fiscale dell’ex coniuge
- Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione vita o infortuni rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
- Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe)
- Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi
- Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare
- Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche
- Scontrini della farmacia (tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia)
- Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi)
- Documentazione attestante la marcatura CE per i dispositivi medici (inclusi occhiali da vista)
- Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio
- Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri
- Ricevute per acquisto protesi sanitarie
- Ricevute per spese sanitarie sostenute all’estero
- Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, sollevamento o sussidi informatici)
- Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli)
- Documentazione comprovante il costo per la badante
- Spese veterinarie
- Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituzioni religiose,
- Partiti politici ed Istituti scolastici etc.)
- Ricevute versamenti contributivi all’INPS per lavoratori domestici
- Spese per l’acquisto di cani guida
- Tasse consortili
- Spese funebri
NOVITA’ SUPER BONUS 110%
Detrazione pari a 110% delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 in cinque anni per:
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali dell’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. Ammontare delle spese non superiore a 60.000 euro per ogni unità dell’edificio.
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione. Ammontare delle spese non superiore a 30.000 euro per ogni unità dell’edificio comprese le spese per lo smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
- Interventi sugli edifici singoli per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione. Ammontare della spesa non superiore a 30.000 euro comprese le spese per lo smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
La percentuale di detrazione del 110% si applica anche alle spese sostenute per l’installazione di impianti fotovoltaici, schermature solari, di micro-cogeneratori e per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili purché siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra citati.
Gli interventi eseguiti devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante attestato APE ante e post intervento rilasciato da un tecnico abilitato che assevera tale attestazione.
La percentuale di detrazione del 110% si applica anche alle spese di ristrutturazione finalizzate alla riduzione del rischio sismico per gli immobili ubicati nelle zone sismiche 1,2 e 3 sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022.
I soggetti che possono accedere al superbonus sono:
- le persone fisiche (non esercenti attività di impresa arti e professioni), solo per interventi riferiti a tutte le tipologie di abitazione purché facenti parte di edifici con più unità immobiliari. Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Questa limitazione non vale per gli interventi antisismici né per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
- condomini per qualsiasi tipologia di immobile
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonchè dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Cessione del credito o sconto in fattura
Oltre alla classica modalità di fruizione è’ possibile recuperare la detrazione attraverso due opzioni:
- La trasformazione dell’importo speso in credito d’imposta compensabile dallo stesso contribuente o cedibile ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari
- Uno sconto in fattura del corrispettivo dovuto al fornitore che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari
Attenzione: Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto il contribuente deve richiedere il rilascio del visto di conformità. Sono richieste inoltre le asseverazioni di tecnici abilitati o dei professionisti a seconda della tipologia di intervento, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate secondo un Provvedimento di prossima emanazione.
DOCUMENTI DA PRODURRA AI FINI DELLA DETRAZIONE DEL SUPER BONUS 110%
TITOLO DI POSSESSO DELL’IMMOBILE
• Visura catastale, • Preliminare di compravendita (in caso di lavori su immobile ancora non di proprietà), • Certificato stato di famiglia o dichiarazione
sostitutiva del familiare convivente con il proprietario dell’immobile dalla data di inizio lavori o dal momento del sostenimento delle spese se
antecedente, • Copia della dichiarazione di successione se presentata (in caso di immobile ereditato dopo l’esecuzione dei lavori), • Copia del contratto
di locazione/comodato (in caso di lavori eseguiti in qualità di locatario o comodatario), • Copia della sentenza di separazione (in caso di lavori eseguiti
in qualità di coniuge assegnatario)
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DOCUMENTI ATTESTANTI I LAVORI
• Copia delibera assembleare e attestazione natura lavori e i dati catastali degli immobili (solo in caso di condominio minimo – con numero di immobili
inferiore a 8), •Titolo abilitativo (cila, scia, pdc), • Ape ante lavori, • Ape post lavori, • Asseverazione requisiti tecnici, • Scheda descrittiva,
• Ricevuta enea (risparmio energetico), • Asseverazione della progettazione strutturale (per lavori antisismici), • Copia polizza assicurazione tecnico,
•Consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori (in caso di lavori su un immobile tenuto in locazione/comodato)
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DOCUMENTI CONTABILI
• Fatture, Bonifici e Bollettini per oneri di urbanizzazione.
ATTENZIONE!
In presenza di soli interventi trainati, portare la documentazione attinente gli interventi trainanti.
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ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER MODELLO 730 2021 OK
VADEMECUM DETRAZIONI 730 REDDITI 2021
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COSA ASPETTI PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO.
NON PERDERE TEMPO.
ALLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI CI PENSIAMO NOI
TEL. 0550139256 – WWW.CAFFIRENZEUCI.IT
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